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Maggio
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Cessione di credito a garanzia: per agire contro il cedente non è necessaria la preventiva escussione del debitore ceduto
In caso di cessione del credito effettuata con funzione solutoria ex art. 1198 c.c., ma esclusivamente a scopo di garanzia di una diversa obbligazione dello stesso cedente, il cessionario è legittimato ad agire sia nei confronti del debitore ceduto che nei confronti dell'originario debitore cedente, senza essere gravato, in quest'ultimo caso, dall'onere di provare l'infruttuosa escussione del debitore ceduto.
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