Ogniqualvolta un contratto di vendita con patto di riscatto o retrovendita abbia una causa di garanzia che attribuisca la proprietà del bene all’acquirente solamente in caso di inadempimento del venditore, il contratto è affetto da nullità per violazione del divieto di cui all’art. 2744 c.c. per il tramite dell’art. 1344 c.c. (contratto in frode alla legge). In questi casi il trasferimento del denaro dal compratore al venditore configura l’erogazione di un mutuo ed il trasferimento del bene serve solo a costituire una garanzia capace di evolversi a seconda che il debitore adempia o meno all’obbligo di restituire le somme ricevute.
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