08
Maggio
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Nelle procedure esecutive la condotta del creditore incide sull’interruzione della prescrizione del credito
In tema di prescrizione, l’art. 2945, comma 2, c.c. stabilisce che l’effetto interruttivo permanente, determinato dall’introduzione del processo esecutivo, si conserva quando la chiusura della procedura esecutiva sia dovuta al raggiungimento del suo scopo, oppure, ove esso non sia raggiungibile, quando detta chiusura non sia determinata dalla condotta inerte del creditore procedente, poiché in tale ipotesi, a norma dell’art. 2945, comma 3, c.c., l’effetto interruttivo resterà istantaneo.
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