L’ordinanza di assegnazione di somme all’esito di un pignoramento ex art. 5 l. n. 89/2001 (così come novellato dall’art. 6 l. n. 64/2013) si sostanzia in un procedimento di espropriazione mobiliare mediante pignoramento diretto delle somme giacenti presso l’originario debitore ed è quindi, al contrario di quella ex art. 553 c.p.c., un provvedimento direttamente e definitivamente satisfattivo del credito azionato. Non rientra, perciò tra quelli equiparati alle sentenze passate in giudicato del Giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dunque non è suscettibile di attuazione in ottemperanza innanzi al Giudice amministrativo.
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