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Novembre
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Notifica di atti giudiziari all’estero in assenza di traduzione nella lingua del destinatario
In tema di notificazione di atti giudiziari all’estero tra Stati membri dell’Unione europea, è onere del notificante dimostrare che l’atto sia redatto o accompagnato da una traduzione in una lingua compresa dal destinatario, oppure nella lingua ufficiale dello Stato di destinazione. Tale dimostrazione può essere fornita anche mediante l’attestazione rilasciata dall’ufficiale giudiziario italiano, che tuttavia, trattandosi di notificazione da perfezionarsi all’estero, non fa fede fino a querela di falso e può essere superata da prova contraria.
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