In tema di arbitrato, a partire dal 1° aprile 1995, l’onorario spettante agli arbitri, che siano anche avvocati, deve essere liquidato in base alla tariffa professionale, senza possibilità per il Presidente del Tribunale, che procede alla sua liquidazione, di fare ricorso a criteri equitativi, atteso che il d. m. n. 585/1994 – con il quale è stata approvata la delibera del Consiglio Nazionale Forense del 12 giugno 1993, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati, a partire dal 1° aprile 1995, per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale,...
Continue reading