L’art. 365 c.p.p. prevede per il compimento di sequestri l’avviso alla parte “che sia presente” della facoltà di farsi assistere dal proprio difensore di fiducia e, qualora ne sia priva, l’automatica designazione di uno d’ufficio. Nel contempo, secondo l’art. 114 disp. att. c.p.p. per il compimento degli atti indicati nell’art. 356 c.p.p. la polizia giudiziaria avverte la persona sottoposta alle indagini, “se presente”, che ha la facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Dunque, solo la presenza dell’indagato durante l’atto di sequestro comporta l’avviso di farsi assistere da un difensore.
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