In caso di riunione per continenza di due cause pendenti innanzi al medesimo giudice, le preclusioni maturate nel giudizio preveniente, prima della riunione, si trasmettono a quello prevenuto, per le sole attività processuali concernenti la parte di oggetto processuale comune ai due giudizi, mentre non si estendono né alle attività assertive, come le mere difese o le eccezioni in senso lato, che per loro natura non soggiacciono a preclusione, né a quelle altre attività che, come quelle probatorie, pur soggiacendo al regime delle preclusioni, non riguardano, tuttavia, la parte di oggetto comune ad entrambi i giudizi.
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