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Giugno
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Enti o non enti, comunque soggetti di diritto aventi capacità giuridica
Secondo lo Stato italiano è riconosciuta «la personalità giuridica degli enti ecclesiastici aventi sede in Italia, eretti o approvati secondo le norme del diritto canonico, i quali abbiano finalità di religione o di culto» ai sensi dell’art. 7, comma 2, l. 121/1985. In ogni caso, gli enti ecclesiastici anche non riconosciuti dallo Stato, sono soggetti di diritto per l’ordinamento statuale. Assumendo, perciò, la natura di enti di fatto con conseguente applicazione delle norme di diritto comune.
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