21
Gennaio
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Sul concetto di ‘luoghi abitualmente frequentati da minori’ al fine della punibilità degli atti osceni
Il d.lgs. n. 8/2016 ha depenalizzato la condotta di atti osceni in luogo pubblico prevista dall’art. 527, comma 1, c.p.. Residua però la punibilità delle condotte poste in essere «all’interno o nelle immediate vicinanza di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano».
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