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Dicembre
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La banca viola gli obblighi informativi? Il contratto è nullo
L’esonero della banca dalla responsabilità in cui essa incorre per dare esecuzione ad un ordine inadeguato non dipende dalla semplice conferma scritta del cliente (o dalla registrazione dell’ordine, se impartito telefonicamente), rilevando, piuttosto, che il giudizio di inadeguatezza espresso dall’intermediario, segua a una chiara esplicitazione delle avvertenze di cui all’art. 29, comma 3, reg. Consob n. 11522/1998 secondo cui gli intermediari autorizzati, quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione.
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