L'interruzione della prescrizione è rilevabile dal giudice sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti in atti e la richiesta scritta di adempimento è rinvenibile anche in via presuntiva. E, comunque, l'interruzione della prescrizione è deducibile dalla parte anche in appello. Nei rapporti tra coniugi separati non è applicabile la sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941, comma 1, n. 1), c.c., essendo venuta meno quella tendenza alla conservazione dell'unità familiare che scoraggia l'attivazione dell'azione legale e su cui si fonda la norma di cui all'art. 2941 c.c..
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