L'art. 2479 c.c., nel testo anteriore al d.lgs. n. 6/2003, disciplina, al pari dell’art. 2470 c.c. attualmente vigente, la forma del trasferimento di quota di società a responsabilità limitata perché sia opponibile alla società, mentre, nei rapporti tra le parti, in forza del principio di libertà delle forme, la cessione medesima è valida ed efficace in virtù del semplice consenso manifestato dalle stesse, non richiedendo, la forma scritta né “ad substantiam”, né “ad probationem”.
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