Le indicazioni del Garante Privacy in vista delle elezioni europee
Il provvedimento, in corso di pubblicazione sulla G.U., è stato approvato lo scorso 18 aprile in vista delle prossime consultazioni elettorali europee. Il Garante si sofferma, in particolare, sull’uso di messaggi politici e propagandistici inviati agli utenti dei social network o su altre piattaforme di messaggistica (come Skype, Whatsapp, Messenger), ribadendo che tale uso deve rispettare le norme in materia di protezione dei dati. Infatti «come dimostrato da casi recenti di profilazione massiva degli elettori, è fondamentale proteggere il processo elettorale ed evitare rischi di interferenze e turbative esterne».
In sintesi. Partiti, organismi politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possono usare senza consenso i dati contenuti nelle liste elettorali detenute dai Comuni per contattare gli elettori ed inviare materiale di propaganda. Possono essere usati anche altri elenchi e registri pubblici in materia di elettorato passivo e attivo (es. elenco dei cittadini residenti all’estero aventi diritto al voto o degli elettori italiani che votano all’estero per le elezioni del Parlamento europeo) e altre fonti documentali, detenute da soggetti pubblici, accessibili da chiunque. È invece necessario il consenso informato per l’uso dei recapiti telefonici contenuti negli elenchi telefonici e per poter trattare i dati reperibili sul web. Il consenso è necessario anche per i dati raccolti nell’esercizio di attività professionali, di impresa o nell’ambito della professione sanitaria e per l’utilizzo dei dati di persone contattate in occasione di singole specifiche iniziative (es. petizioni, proposte di legge, referendum, raccolte di firme) e di quelli di sovventori occasionali.
Non sono invece in alcun modo utilizzabili i dati raccolti o usati per lo svolgimento di attività istituzionali come l’anagrafe della popolazione residente; gli archivi dello stato civile; le liste elettorali di sezione già utilizzate nei seggi; gli elenchi di iscritti ad albi e collegi professionali; gli indirizzi di posta elettronica tratti dall’Indice nazionale dei domicili digitali. Non sono utilizzabili i dati resi pubblici sulla base di atti normativi per finalità di pubblicità o di trasparenza come, ad esempio quelli presenti nei documenti pubblicati nell’albo pretorio online; quelli relativi agli esiti di concorsi; quelli riportati negli organigrammi degli uffici pubblici contenenti recapiti telefonici ed indirizzi mail. Non si possono infine utilizzare dati raccolti da titolari di cariche elettive e di altri incarichi pubblici nell’esercizio del loro mandato elettivo o dell’attività istituzionale.
Qui il provvedimento del Garante Privacy del 18 aprile 2019, n. 96