Le nuove norme in materia di giustizia civile e penale dopo il decreto Cura Italia
Peraltro, con questo nuovo decreto – che abroga gli artt. 1 e 2 (ma anche il 3 per la giustizia amministrativa, il 4 per la giustizia contabile) del precedente d.l. n. 11/2020 – come vedremo tra poco, vengono superate quelle interpretazioni restrittive che alcuni (sia in dottrina che in giurisprudenza) avevano prospettato ordine all’ampiezza delle sospensioni dei termini processuali.
Ed infatti, secondo la Relazione viene condensato «in un unico articolo, il contenuto degli articoli 1 e 2 del vigente decreto-legge n. 11 del 2020 mediante la riproposizione delle medesime disposizioni con taluni adeguamenti nella formulazione delle norme al fine di chiarirne l’effettiva portata applicativa e le integrazioni necessarie per il completamento della disciplina emergenziale»: ci occuperemo, quindi, in questa sede delle principali novità rispetto al d.l. n. 11/2020.
Sospensione delle attività dal 9 marzo al 15 aprile 2020. Innanzitutto cambia il termine finale di quello che è stato chiamato “periodo cuscinetto”: il primo comma dell’art. 83 prevede che «dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari [civili, penali, militari e tributari] sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020».
Sospensione dei termini. Il comma 2 detta la disciplina della sospensione dei termini processuali chiarendo ed estendendo previsione originaria.
Orbene, nel medesimo periodo di sospensione delle attività (e, cioè) «dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali».
Se leggiamo la Relazione predisposta al testo in entrata sul punto emergono chiaramente la voluntas e la ratio legis (anche del precedente intervento normativo): il Governo, infatti, ha preso atto che «si è dovuto constatare … in relazione alla previsione originaria … il fiorire di dubbi interpretativi e prassi applicative sostanzialmente elusive del contenuto della previsione o comunque non adeguatamente sensibili rispetto all’evidente dato teleologico della norma, costituito dalla duplice esigenza di sospendere tutte le attività processuali allo scopo di ridurre al minimo quelle forme di contatto personale che favoriscono il propagarsi dell’epidemia, da un lato, e di neutralizzare ogni effetto negativo che il massivo differimento delle attività processuali disposto al comma 1 avrebbe potuto dispiegare sulla tutela dei diritti per effetto del potenziale decorso dei termini processuali, dall’altro».
«Con riguardo al riferimento alla “pendenza” dei giudizi – prosegue la Relazione” che aveva indotto in alcuni il dubbio circa, ad esempio, l’estensione della sospensione al termine per la proposizione dell’impugnazione delle sentenze – si è ritenuto di riformulare la previsione, sì da eliminare ogni motivo di dubbio e, al contempo, estendere gli effetti della sospensione anche gli atti introduttivi del giudizio, ove per il loro compimento sia previsto un termine».
«Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali».
«Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo».
Infine, quanto ai termini a ritroso, se il termine «è computato a ritroso e ricade in tutto in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto».
Evidentemente non avrebbe potuto esserci altra soluzione: «si è quindi optato per un meccanismo di differimento dell’udienza o della diversa attività cui sia collegato il termine, in modo da far decorrere il suddetto termine ex novo ed integralmente al di fuori del periodo di sospensione».
Ne risulta, quindi, confermata l’impostazione che avevano proposto a prima lettura nel nostro Differimento delle udienze civili e penali e sospensione dei termini processuali nel periodo cuscinetto. E dopo? nell’edizione del 10 marzo scorso.
Mediazione e negoziazione assistita obbligatorie. Il comma 20 disciplina anche la sorte dei procedimenti di mediazione pendenti alla data del 9 marzo 2020: «per il periodo di cui al comma 1 sono altresì sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nei procedimenti di negoziazione assistita ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati promossi entro il 9 marzo 2020 e quando costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti».
A tal proposito, occorre avvertire che la disposizione del comma 20 rende superato il contenuto delle Indicazioni operative per gli Organismi di mediazione forense nell’ambito delle misure di contenimento e contrasto del COVID-19 che il CNF aveva emanato proprio con la data del 16 marzo 2020 (anteriormente alla pubblicazione del decreto-legge).
Quali attività continueranno a svolgersi? Le attività processuali che non si fermano invece sono disciplinate nel comma 3 tanto per il settore civile che per quello penale.
Quanto al civile la Relazione, anche in considerazione delle diverse prassi che si erano formate, ha ritenuto di precisare che «il riferimento alle “obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità” è locuzione ripresa dalle indicazioni eurounitarie e, in particolare, dal Regolamento 4/2009/CE (art. 1), per non limitare la trattazione alle sole controversie alimentari stricto sensu il cui ambito può essere interpretato in modo più ristretto».
Peraltro, occorre dire che alcune attività del penale si potranno svolgere soltanto «i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda».
È il caso dei procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell’art. 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354; i procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza; i procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione.
Procedimenti a carico dei minorenni. Ne deriva che, fuori da queste ipotesi, – rispetto alla formulazione originaria – i procedimenti a carico di imputati minorenni dovranno essere rinviati in quanto la formulazione finale del decreto legge non contempla più la possibilità di chiedere la celebrazione dell’udienza.
Peraltro, ai sensi del comma 5 «nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente all’attività giudiziaria non sospesa, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le misure di cui al comma 7, lettere da a) a f) e h)».
Periodo dal 16 aprile al 30 giugno. Successivamente alla prima fase, sempre per contrastare l’emergenza evitando «assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone» (comma 6) i capi degli uffici giudiziari potranno adottare le seguenti misure:
a) la limitazione dell’accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l’accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti;
b) la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell’orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall’articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;
c) la regolamentazione dell’accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l’adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;
d) l’adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;
e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell’articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell’articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche;
g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3;
h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.
Udienze telematiche. Tra le misure merita un’evidenza quella di cui alla lettera f) che prevede le udienze telematiche. Ed infatti, vi potrà essere la «previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell’udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti. Prima dell’udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All’udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell’identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale».
A tal proposito ricordiamo che il Ministero il 10 marzo 2020 ha emanato la disposizione tecnica secondo cui le udienze civili (e quelle penali che non necessitano di comunicazioni “protette” tra avvocato e cliente) potranno essere svolte Skype for Business e Teams con l’avvertenza che «i collegamenti effettuati con i due programmi su dispositivi dell’ufficio o personali utilizzano infrastrutture di quest’amministrazione o aree di data center riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia».
Prescrizione e decadenza. In base al comma 8 per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui ai commi 5 e 6 che precludano la presentazione della domanda giudiziale è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti medesimi.
Comunicazioni e notificazioni penali facilitate… Novità rispetto al decreto precedente la facilitazione per le comunicazioni e notificazioni nell’ambito del penale. Ed infatti, in base al comma 13 «Le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali ai sensi del presente articolo, nonché dell’articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono effettuate attraverso il Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali ai sensi dell’articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o attraverso sistemi telematici individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia».
…specie per i rinvii: elezione di domicilio ex lege. Peraltro, in base al comma 14 «Le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti indicati al comma 13 agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante invio all’indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d’ufficio».
Nella Relazione in entrata si legge anche che «nel caso di difensore d’ufficio, naturalmente, continuerà ad avere applicazione il regime codicistico ordinario».
Istanza di accesso all’Anagrafe tributaria. C’è poi una disposizione che incide sulle esecuzioni (ma non solo potendo essere sfruttato anche in sede di cognizione e di cautela): l’art. 67 (Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori) comma 3 prevede che sono «sospese, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, le attività, non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza, consistenti nelle risposte alle istanze, formulate ai sensi degli articoli 492-bis del c.p.c, 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione, di accesso alla banca dati dell’Anagrafe Tributaria, compreso l’Archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai Presidenti, oppure dai giudici delegati, nonché le risposte alle istanze formulate ai sensi dell’articolo 22 della legge 7 agosto, n. 241, e dell’articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33».
COVID e la responsabilità contrattuale. Ancora: l’articolo 91 prevede una modifica dell’articolo 3 del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 rilevante nei futuri processi (rectius rilevante forse per evitare futuri processi!) sull’incidenza della normativa di contenimento COVID sull’adempimento delle obbligazioni.
Ed infatti, inserisce un comma 6-bis del seguente tenore «Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti».
Secondo la Relazione la nuova disposizione «è finalizzata a chiarire che il rispetto delle misure di contenimento può escludere, nei singoli casi, la responsabilità del debitore ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1218 c.c., nonché l’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti».
Assistenza e previdenza. L’articolo 34 rubricato Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale prevede che «in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL è sospeso di diritto. 2. Sono altresì sospesi, per il medesimo periodo di cui al comma 1, e per le medesime materie ivi indicate, i termini di prescrizione».
Esecuzioni sugli immobili. L’articolo 103, comma 6 prevede che l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020.
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