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Le ricadute del decreto Ristori sul processo civile in Cassazione

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Le ricadute del decreto Ristori sul processo civile in Cassazione

Ripercorse sia la disciplina processuale vigente che le nuovissime disposizioni emanate per far fronte alle esigenze connesse all’emergenza COVID-19, l’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, con la relazione n. 85 del 2 novembre 2020, esamina le ricadute che tali disposizioni hanno avuto sul processo civile in Cassazione.

Precisando che l’intervento operato dall’art. 23 del d.l. n. 137/2020 (decreto Ristori) sui procedimenti civili pendenti dinanzi la Suprema Corte non sostituisce, ma si coordina con quello previsto dall’art. 221, comma 2, d.l. n. 34/2020 (decreto Rilancio), l’Ufficio del Massimario esorta gli operatori giuridici ad una valutazione “sincretica” delle discipline eccezionali contenute in entrambi i decreti-legge.

A tal proposito, la relazione pone l’accento su tre momenti fondamentali della procedura civile, quali l’udienza pubblica, l’udienza cartolare e l’adunanza camerale. Di seguito le principali novità che li riguardano.

Udienza pubblica. Circa gli effetti sui giudizi fissati in pubblica udienza ex art. 380 c.p.c., l’unica disposizione che espressamente se ne occupa è contenuta nel comma 3 dell’art. 23 che, ricordiamo, consente la trattazione a porte chiuse delle udienze civili per le quali è ammessa la presenza del pubblico. Tale disposizione, che riprende esattamente il contenuto del comma 7, lett. e), dell’art. 83 del d.l. n. 18/2020, trova sicura applicazione anche alle udienze pubbliche innanzi alla Suprema Corte.

Tuttavia, la differenza che emerge è che del potere di disporre con provvedimento generale la celebrazione delle udienze pubbliche a porte chiuse, sembra spettare al presidente del collegio, il quale nell’immediatezza dell’inizio della sua celebrazione può decidere discrezionalmente se all’udienza debba o no essere ammesso il pubblico.

Un’altra importante novità risulta dal comma 7 del menzionato art. 23 del decreto Ristori e riguarda la presenza del giudice nell’ufficio giudiziario, essendo ora stabilito che il magistrato può partecipare all’udienza da remoto collegandosi anche da un luogo diverso dall’ufficio giudiziario.

Tale norma, si legge nella relazione, «essendo prevista soltanto la presenza dei difensori delle parti – oltre che del procuratore generale –, potrebbe in thesi trovare applicazione anche per le udienze pubbliche innanzi alla Suprema Corte».

Udienza cartolare. Tra le questioni che la relazione pone vi è quella relativa alla possibilità di sostituire l’udienza pubblica con cartolare, ai sensi dell’art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020.

Modalità che, prima facie, non sembrerebbe utilizzabile in Cassazione, per l’inapplicabilità nel processo civile innanzi alla S.C. della disciplina sui depositi telematici degli atti processuali, come regolamentata dal d.m. n. 44/2011, successivamente novellato dal d.m. n. 209/2012 e dal d.m. n. 48/2013. Tanto meno potendosi invocare, ancora, il disposto dell’art. 221, comma 5, d.l. n. 34/2020, in difetto del prescritto provvedimento da parte del direttore generale della DGSIA.

Adunanza camerale. Altra disposizione di fondamentale interesse risulta essere quella contenuta nel comma 9 dell’art. 23, che ripristina il comma 12-quinquies del d.l. n. 18/2020, come inserito in sede di conversione dalla l. n. 27/2020, a tenore del quale, per il periodo compreso dal 9 marzo e fino al 30 giugno 2020, «le deliberazioni collegiali in camera dì consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia».

Sul punto, la relazione ricorda che, essendo prevista espressamente una deroga all’obbligo del giudice di partecipare all’udienza dall’ufficio giudiziario, non appare più necessario indagare se si discuta di una “udienza civile” alla quale resti applicabile l’art. 221, comma 7, d.l. n. 34/2020, ovvero se per l’adunanza sia direttamente invocabile l’art. 23, comma 7, del d.l. n. 137/2020. A tal proposito, però, quello che è certo è che pur applicando l’una o l’altra disposizione, perché si possa celebrare una adunanza camerale da remoto, è comunque necessaria l’adozione del prescritto provvedimento del direttore generale della DGSIA.

Qui la relazione del Massimario della Corte di Cassazione n. 85