Le scuole di guida non sono esenti da IVA
Lo afferma la Corte di Giustizia nella sentenza resa nella causa C 449/17 del 14 marzo 2019 (ECLI:EU:C:2019:202).
La vicenda. La fattispecie al centro della controversia riguarda una scuola guida tedesca istituita nella forma di una s.r.l. la quale non indicava nelle proprie fatture emesse l’importo dovuto a titolo di IVA, dichiarando i fatturati imponibili. Alla richiesta inoltrata dalla scuola guida di ridurre a zero l’importo dovuto a titolo di IVA, l’ufficio delle imposte ha opposto rifiuto, confermato dal Tribunale tributario sulla base della mancata ascrivibilità della formazione teorica e un insegnamento pratico di guida automobilistica nella nozione di “insegnamento scolastico o universitario”, atteso che l’insegnamento pratico della guida non rappresenterebbe una componente necessaria né auspicata di un tale insegnamento. Nel successivo grado di impugnazione davanti alla Corte tributaria federale, la scuola guida evidenzia che la finalità perseguita dal legislatore in materia di apprendimento della guida automobilistica nell’ambito di una scuola guida consiste nel formare utenti della strada responsabili e pertanto occorrerebbe applicare lo stesso trattamento fiscale che riceve l’automobile club tedesco per le esercitazioni di guida sicura da esso organizzate. La Corte tributaria federale ha pertanto sottoposto alla Corte di Giustizia le questioni pregiudiziali relative al perimetro della nozione di “insegnamento scolastico o universitario”.
Il quadro normativo comunitario. La questione involge l’interpretazione della Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto il cui art. 132 prevede che gli Stati membri esentino dall’imposta una serie di operazioni tra cui «l’educazione dell’infanzia e della gioventù, l’insegnamento scolastico o universitario, la formazione o la riqualificazione professionale nonché le prestazioni di servizi e le cessioni di beni con essi strettamente connesse, effettuate da enti di diritto pubblico aventi lo stesso scopo o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi finalità simili», nonché «le lezioni impartite da insegnanti a titolo personale e relative all’insegnamento scolastico o universitario».
Interpretazione restrittiva dei termini delle esenzioni. La Corte richiama dei propri precedenti secondo i quali le esenzioni dall’IVA costituiscono nozioni autonome del diritto comunitario, funzionali a perseguire l’obiettivo di evitare divergenze nell’applicazione del sistema dell’IVA da uno Stato membro all’altro (cfr. sentenza del 26 ottobre 2017, C 90/16). In particolare in tale pronuncia si ribadisce che i termini con i quali sono state regolamentate le esenzioni di cui all’art. 132 della cennata direttiva devono essere interpretati restrittivamente, in quanto tali esenzioni costituiscono deroghe al principio generale di cui all’art. 2 della stessa direttiva secondo cui l’IVA è riscossa per ogni prestazione effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo. Nondimeno, questa regola d’interpretazione restrittiva non comporta che i termini utilizzati per definire le suddette esenzioni debbano essere interpretati in modo da privare le esenzioni stesse dei loro effetti (cfr., in tal senso, sentenza 25 febbraio 2016, C 22/15).
La nozione di «insegnamento scolastico o universitario». Inoltre, la Corte, sebbene riconosca che la trasmissione di conoscenze e di competenze tra un docente e gli studenti sia un elemento particolarmente importante dell’attività di insegnamento, sottolinea che la nozione di «insegnamento scolastico o universitario» prevista dalla direttiva, non è circoscritta ai soli insegnamenti che si concludono con esami volti all’ottenimento di una qualifica o che permettono di acquisire una formazione per l’esercizio di un’attività professionale, includendo altresì le attività in cui l’istruzione viene fornita nelle scuole o nelle università per incrementare le conoscenze e le attitudini degli allievi o degli studenti, a condizione che tali attività non abbiano carattere puramente ricreativo.
Il riferimento a un sistema integrato di trasmissione di conoscenze. La riferita esenzione è prevista a favore dell’insegnamento scolastico o universitario per cui dovrebbe essere interpretata in riferimento al sistema di istruzione generale delle scuole primarie, secondarie e superiori, restando escluse le attività svolte al di fuori di tale sistema possa beneficiare dell’esenzione. Di conseguenza, la nozione di «insegnamento scolastico o universitario», ai sensi dell’art. 132 della direttiva comprende attività che si distinguono sia per la loro specifica natura, sia per il contesto in cui sono esercitate. Pertanto, là dove la direttiva parla di «insegnamento scolastico o universitario» ai fini dell’esenzione dal regime IVA, si riferisce, in generale, a un sistema integrato di trasmissione di conoscenze e di competenze relativo ad un insieme ampio e diversificato di materie, nonché all’approfondimento e allo sviluppo di tali conoscenze e competenze da parte degli studenti, di pari passo con la loro progressione nei diversi livelli del sistema d’istruzione.
Concludendo. Chiarita l’interpretazione dell’esenzione, la Corte conclude affermando che l’insegnamento della guida automobilistica impartito da una scuola guida resta comunque un insegnamento specialistico che non equivale, di per se stesso, alla trasmissione di conoscenze e di competenze di materie diversificate che connotano l’insegnamento scolastico o universitario e pertanto non è esente da IVA.