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Le Sezioni Unite sull’ incolpevole mancata conoscenza del processo a carico evinta dopo il giudicato
rescissione del giudicato | 26 Aprile 2021
Le Sezioni Unite sull”incolpevole mancata conoscenza del processo a carico” evinta dopo il giudicato
No alla restituzione in termini, no allincidente di esecuzione, resta la richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629 bis c.p.p.
di Francesco Capitani – Avvocato – Mediatore civile e commerciale
Nulla è perduto, ma i termini sono più stretti: entro trenta giorni dall’avvenuta conoscenza del procedimento possono essere rilevati i vizi notificatori dei decreti di citazione a giudizio di difensori ed imputati, poi il processo può re-iniziare daccapo. Le Sezioni unite legano un filo rosso fra l’impugnazione straordinaria ex art. 629 bis c.p.p. e l’istituto dell’assenza in giudizio ex art. 420 bis ss. c.p.p., recentemente introdotto. Ed è vietato sbagliare: l’erroneo Incidente di esecuzione non può essere convertito in richiesta di rescissione del giudicato ex art. cit.

(Corte di Cassazione, sez. Unite Penali, sentenza n. 15498/21; depositata il 23 aprile)