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L’eccezionalità della tutela comunitaria in favore dei passeggeri del trasporto aereo

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L’eccezionalità della tutela comunitaria in favore dei passeggeri del trasporto aereo

Risarcimento danni | 12 Aprile 2021

Leccezionalit della tutela comunitaria in favore dei passeggeri del trasporto aereo

di Giuseppe Davide Giagnotti – Avvocato

Gli artt. 5 e 7 del Regolamento CE n. 261/04 prevedono una specifica tutela, in favore del passeggero, che si esplica nel riconoscimento del diritto ad un ristoro di tipo indennitario, erogato indipendentemente dalla prova della concerta esistenza di un danno e del relativo nesso causale fra quest’ultimo e la condotta del debitore. Tale disciplina, proprio in ragione della sua eccezionalità, può essere utilizzata solo all’interno del ristretto ambito applicativo, delineato dall’art. 3 del detto regolamento, ovvero per i voli in partenza da un aeroporto di uno Stato membro o in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo, ma con destinazione finale l’aeroporto di uno stato membro, se il vettore operativo appartiene ad un paese dell’Unione.

(Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 9474/21; depositata il 9 aprile)