L’eccezionalità della tutela comunitaria in favore dei passeggeri del trasporto aereo
Risarcimento danni | 12 Aprile 2021
Leccezionalit della tutela comunitaria in favore dei passeggeri del trasporto aereo
di Giuseppe Davide Giagnotti – Avvocato
Gli artt. 5 e 7 del Regolamento CE n. 261/04 prevedono una specifica tutela, in favore del passeggero, che si esplica nel riconoscimento del diritto ad un ristoro di tipo indennitario, erogato indipendentemente dalla prova della concerta esistenza di un danno e del relativo nesso causale fra quest’ultimo e la condotta del debitore. Tale disciplina, proprio in ragione della sua eccezionalità, può essere utilizzata solo all’interno del ristretto ambito applicativo, delineato dall’art. 3 del detto regolamento, ovvero per i voli in partenza da un aeroporto di uno Stato membro o in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo, ma con destinazione finale l’aeroporto di uno stato membro, se il vettore operativo appartiene ad un paese dell’Unione.

(Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 9474/21; depositata il 9 aprile)