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Legittima la notificazione presso la residenza anagrafica se coincidente (di fatto) con quella effettiva
notificazioni | 17 Gennaio 2018
Legittima la notificazione presso la residenza anagrafica se coincidente (di fatto) con quella effettiva
La notificazione del ricorso di primo grado è valida, qualora, in applicazione del parametro di ordinaria diligenza posto in capo al notificante, la residenza effettiva del destinatario debba ritenersi coincidente con quella anagrafica e la notificazione giunga presso quest’ultima.
(Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 868/18; depositata il 16 gennaio)