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L’esenzione dei ‘termini d’uso’ si riferisce ai pagamenti e non alle forniture

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L’esenzione dei ‘termini d’uso’ si riferisce ai pagamenti e non alle forniture

Azione revocatoria | 08 Luglio 2021

Lesenzione dei termini duso si riferisce ai pagamenti e non alle forniture

di Andrea Paganini – Avvocato

In tema di revocatoria fallimentare, ai fini dell’operatività dell’esenzione prevista dall’art. 67, comma 3, lett. a) l. fall., l’espressione “termini d’uso”, utilizzata per individuare i pagamenti di beni e servizi non soggetti all’azione revocatoria, non si riferisce alle forniture che costituiscono oggetto del pagamento, ma ai pagamenti stessi, i quali risultano quindi opponibili alla massa dei creditori, anche se eseguiti ed accettati difformemente dalle previsioni contrattuali, purché siano stati effettuati secondo tempi e modalità corrispondenti a quelli che hanno caratterizzato il rapporto tra le parti nel suo concreto svolgimento.

(Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 19373; depositata il 7 luglio)