L’estratto conto di transito da Banca d’Italia ad Ente è un documento inidoneo ad accertare il credito
Pignoramento | 12 Maggio 2021
L’estratto conto di transito da Banca dItalia ad Ente un documento inidoneo ad accertare il credito
di Emanuele Bruno – Avvocato
Incombe sul creditore procedente l’obbligo di accertare e documentare l’entità del credito per cui si procede. Nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, che, nel regime anteriore alla novella del 2013 (art. 1, comma 20, l. n. 228/2012), è un ordinario giudizio di cognizione, incombe sul creditore attore l’onere di provare l’entità del saldo complessivo del credito del debitore esecutato verso il suo creditore nel suo complessivo ammontare; pertanto, è insufficiente a tal fine un documento relativo ad una sola delle componenti del detto saldo, quale, nel rapporto di tesoreria tra un Comune ed il suo tesoriere, l’estratto del conto di transito, sia pure con saldo originario attivo presso la Banca d’Italia.

(Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 12439/21; depositata l11 maggio)