Lettere compliance, sotto i riflettori le anomalie relative alle liquidazioni IVA
I destinatari. Al via nuove lettere di compliance del Fisco. Questa volta i destinatari saranno i soggetti titolari di partita IVA che hanno omesso di presentare la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA, per il trimestre di riferimento, ancorché in presenza di fatture emesse comunicate dai contribuenti e dai loro clienti all’Agenzia delle Entrate. Si tratta delle nuove comunicazioni previste dall’art. 21-bis d.l. n. 78/2010.
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Il provvedimento che definisce modalità e contenuto delle nuove comunicazioni di anomalia è stato diramato ieri dall’Agenzia delle Entrate: da quanto si apprende, le comunicazioni verranno inviate agli indirizzi di Posta Elettronica Certificata attivati dai contribuenti per l’iscrizione al registro delle imprese ovvero a ordini e collegi professionali.
Lettere e relative informazioni di dettaglio saranno, inoltre, consultabili, da parte del contribuente, all’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle Entrate, denominata «La mia scrivania». Qui il contribuente potrà conoscere:
– la data di elaborazione del prospetto
– il numero dei documenti trasmessi dal contribuente e dai suoi clienti e fornitori per il trimestre di riferimento;
– i dati identificativi dei clienti e fornitori (denominazione/cognome e nome, identificativo estero/codice fiscale/partita IVA);
– i dati di dettaglio dei documenti emessi e ricevuti:
1. tipo documento;
2. numero documento;
3. data di emissione e registrazione;
4. imponibile/importo;
5. aliquota IVA ed imposta;
6. natura operazione;
7. stato documento (attivo, annullato, rettificato);
8. i dati relativi al flusso di trasmissione (identificativo file, data di invio e numero della posizione del documento all’interno del file).
Come per le altre lettere di compliance, il contribuente, ovvero il suo intermediario, potrà richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.
(Fonte: fiscopiu.it)
Qui il provvedimento dellAgenzia delle Entrate del 28 novembre 2017, n. 275294