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L’indennità di maternità per gli avvocati: un nuovo orientamento sul regime transitorio
previdenza forense | 13 Dicembre 2017
Lindennit di maternit per gli avvocati: un nuovo orientamento sul regime transitorio
di Ilaria Leverone
Poiché l’indennità di maternità va corrisposta, ai sensi dell’art. 70 d.lgs. n. 151/2001, alle libere professioniste, iscritte ad un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza, per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla stessa, è evidente che la dimensione temporale rilevante ai fini di individuare quale sia la disciplina di computo applicabile alla concreta fattispecie non possa che coincidere con il compimento del sesto mese di gravidanza, che segna il passaggio agli ultimi due mesi di gravidanza, giacché prima di tale momento non vi è alcun diritto ad ottenere la prestazione.

(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 29757/17; depositata il 12 dicembre)