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L’intercettazione è consentita anche per il reato di sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici

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L’intercettazione è consentita anche per il reato di sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici

intercettazioni | 23 Gennaio 2018

Lintercettazione consentita anche per il reato di sottrazione allaccertamento o al pagamento dellaccisa sui prodotti energetici

di Leda Rita Corrado – Avvocato e Giornalista pubblicista, Dottore di ricerca in Scienze Giuridiche presso lUniversit degli Studi di Milano-Bicocca.

«E’ ammissibile, ai sensi dell’art. 266, lett. e), c.p.p., l’autorizzazione alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni per il reato previsto dall’art. 40, d.lgs. n. 504 del 1955, in quanto lo stesso, consistendo nella sottrazione di prodotti energetici all’accertamento e al pagamento dell’accisa, deve ritenersi compreso nei delitti di contrabbando».

(Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 2418/18; depositata il 22 gennaio)