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L’istituto del raddoppio del termine di accertamento non richiede l’effettiva presentazione della denuncia penale

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L’istituto del raddoppio del termine di accertamento non richiede l’effettiva presentazione della denuncia penale

accertamento fiscale | 15 Gennaio 2018

Listituto del raddoppio del termine di accertamento non richiede l’effettiva presentazione della denuncia penale

di Isabella Buscema – Esperto tributario

Ai fini del raddoppio dei termini di accertamento, per come disposto dall’art. 37, comma 24, d.l. n. 223/2006, conv. in l. n. 248/2006, che ha modificato l’art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973 e l’art. 57, comma 2-bis d.P.R. n. 633/1972 (nei testi applicabili ratione temporis), non è necessaria l’effettiva presentazione della denuncia (né tanto meno la produzione di questa in giudizio).

(Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza n. 409/18; depositata il 10 gennaio)