Liti pendenti, nuove indicazioni
Con le risposte nn. 165 e 166 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito i limiti di accesso alla definizione agevolata delle controversie pendenti (cd. Pace fiscale) in caso di ricorso “per saltum” in Cassazione e cause multiple riferibili allo stesso gruppo societario.
Ricorso “per saltum” e pace fiscale. In caso di ricorso “per saltum” dinanzi alla Corte di cassazione, ovvero quando dal primo grado di giudizio si passa direttamente al terzo, l’importo da pagare ai fini della definizione agevolata è calcolato sulla pronuncia di primo grado (40% in caso di soccombenza dell’Agenzia). Non può essere versato il solo 5% del valore della controversia, previsto in caso di controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione per le quali l’Agenzia delle entrate risulti soccombente “in tutti i precedenti gradi di giudizio”. In caso di ricorso per saltum, infatti, manca il requisito della doppia soccombenza delle Entrate non essendoci stato, in via ordinaria, un doppio grado di merito del giudizio.
Pluralità di liti della fiscal unit. La società controllante può definire la lite in relazione alla maggiore IRES effettiva contestata alla fiscal unit, con l’effetto di determinare la cessazione della materia del contendere anche nella controversia instaurata dalla controllata sull’avviso di accertamento ad essa notificato. È consentita la definizione della lite anche alla consolidata, prendendo a riferimento l’IRES “teorica” sul maggior imponibile risultante nell’ambito dell’accertamento di primo livello.
(Fonte: fiscopiu.it)
Qui la risposta ad interpello dellAgenzia delle Entrate del 28 maggio 2019, n. 165
Qui la risposta ad interpello dellAgenzia delle Entrate del 28 maggio 2019, n. 166