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Litispendenza internazionale: il provvedimento di sospensione disposto dal giudice italiano successivamente adito è impugnabile con regolamento necessario di competenza
giurisdizione | 02 Gennaio 2018
Litispendenza internazionale: il provvedimento di sospensione disposto dal giudice italiano successivamente adito impugnabile con regolamento necessario di competenza
di Andrea Paganini – Avvocato
In caso di litispendenza internazionale, il provvedimento di sospensione del giudizio disposto dal giudice italiano successivamente adito stante la contemporanea pendenza della stessa causa tra le stesse parti dinanzi ad altro giudice straniero previamente adito, è impugnabile con regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c. e non con regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c. trattandosi di questione che non riguarda il problema della giurisdizione dell’autorità italiana.

(Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza n. 30877/17; depositata il 22 dicembre)