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Luglio
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Lo scioglimento del matrimonio va richiesto al giudice del luogo di residenza del coniuge convenuto
rapporti fra coniugi | 03 Luglio 2018
Lo scioglimento del matrimonio va richiesto al giudice del luogo di residenza del coniuge convenuto
La domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone dinanzi al Tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha la residenza o il domicilio, concetti che devono essere interpretati secondo i canoni dell’art. 43 c.c..
(Corte di Cassazione, sez. VI Civile 1, ordinanza n. 17249/18; depositata il 2 luglio)