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Lo ‘sciopero selvaggio’ del personale di volo non esclude il diritto dei passeggeri alla compensazione pecuniaria

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Lo ‘sciopero selvaggio’ del personale di volo non esclude il diritto dei passeggeri alla compensazione pecuniaria

Così si è espressa la CGUE con la sentenza del 17 aprile 2018 (ECLI:EU:C:2018:258), pronunciata su una serie di cause riunite proposte nei confronti di una compagnia aerea tedesca.

La vicenda. Nel 2016 quest’ultima aveva annunciato a sorpresa una ristrutturazione aziendale che aveva provocato una forte reazione da parte del personale di volo che, in modo spontaneo, si era messo in congedo di malattia per un’intera settimana come forma di protesta. L’assenza di gran parte del personale aveva avuto ovvie ripercussioni in termini di cancellazioni o ritardi prolungati dei voli.

Le Corti interne adite dai passeggeri per l’ottenimento delle compensazioni pecuniarie previste in tali casi dal Regolamento CE 261/2004 (che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato) hanno chiesto alla CGUE se tale forma di “sciopero selvaggio” da parte dei lavoratori possa rientrare nel concetto di “circostante eccezionali” che escludono l’obbligo di compensazione pecuniaria in capo alla compagnia aerea.

Lo sciopero non è una circostanza eccezionale. La Corte ha dato risposta negativa al quesito, precisando altresì che un evento può essere qualificato come “circostanza eccezionale” laddove non sia, per sua natura o origine, inerente al normale esercizio dell’attività della compagnia aerea e sfugga all’effettivo controllo di quest’ultima. La sentenza in commento prende atto del fatto che un considerando del Regolamento citato «indichi che siffatte circostanze possono verificarsi, segnatamente, in caso di sciopero» ma, precisa la CGUE, ciò «non significa che uno sciopero sia necessariamente e automaticamente causa di esonero dall’obbligo di compensazione pecuniaria. Al contrario, occorre valutare caso per caso se le due condizioni summenzionate siano soddisfatte».

Ugualmente irrilevante, ai fini dell’esclusione dell’obbligo di compensazione da parte della compagnia aerea, la qualificazione dello sciopero come “selvaggio” in base alla normativa nazionale in quanto tale approccio avrebbe l’effetto di condizionare il diritto alla compensazione pecuniaria dei passeggeri alle disposizioni in materia sociale di ciascun Stato membro «pregiudicando così gli obiettivi di tale regolamento, che consistono nel garantire un elevato livello di protezione per i passeggeri nonché condizioni armonizzate di esercizio dell’attività di vettore aereo nel territorio dell’Unione».