L’obbligo del curatore fallimentare di comunicare il proprio indirizzo PEC
PCT – giurisprudenza | 13 Novembre 2019
Lobbligo del curatore fallimentare di comunicare il proprio indirizzo PEC
di La Redazione
Nelle procedure fallimentari pendenti alla data del 19 dicembre 2012 (data di entrata in vigore della l. n. 221/2012, di conversione del d.l. n. 179/2012, modificata poi dalla l. n. 228/2012) in cui non sia ancora stato effettuato l’avviso ex art. 92 l. fall., il creditore è tenuto a trasmettere il ricorso per l’ammissione al passivo all’indirizzo PEC del curatore indicato nel predetto avviso. Se invece l’avviso sia stato già effettuato secondo le modalità anteriormente vigenti, il curatore ha l’obbligo di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata con apposito avviso da inviare a creditori e terzi interessati entro il 20 giungo 2013. Se il curatore si rende inottemperante rispetto agli obblighi di comunicazione del proprio indirizzo PEC, la domanda depositata dal creditore in cancelleria ex art. 16, comma 1, n. 5, l. fall. non può essere dichiarata irricevibile.
(Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 29258/19; depositata il 12 novembre)