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L’onere della prova nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dall’avvocato per il pagamento del compenso
compenso avvocati | 02 Novembre 2020
Lonere della prova nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dallavvocato per il pagamento del compenso
di La Redazione
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di diritti ed onorari richiesti dall’avvocato, la contestazione mossa da quest’ultimo circa la pretesa fatta valere dall’opposto sulla base della parcella corredata dal parere del Consiglio dell’Ordine «non deve avere carattere specifico, potendo essere anche generica, risultando comunque idonea ad investire il giudice del potere – dovere di dar corso alla verifica della fondatezza della contestazione e, correlativamente, a determinare l’onere probatorio a carico del professionista in ordine all’attività svolta e alla corretta applicazione della tariffa».

(Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza n. 24120/20; depositata il 30 ottobre)