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L’ordine di demolizione dell’edificio abusivo riguarda anche eventuali aggiunte successive alla condanna
reati edilizi | 25 Febbraio 2020
L’ordine di demolizione dell’edificio abusivo riguarda anche eventuali aggiunte successive alla condanna
di Davide Galasso – Avvocato
In tema di reati edilizi, l’ordine di demolizione del manufatto abusivo, previsto dall’art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380/2001, riguarda l’edificio nel suo complesso, comprensivo di eventuali aggiunte o modifiche successive all’esercizio dell’azione penale e/o alla condanna, atteso che l’obbligo di demolizione si configura come un dovere di “restitutio in integrum” dello stato dei luoghi e, come tale, non può non avere ad oggetto sia il manufatto abusivo originariamente contestato, sia le opere accessorie e complementari nonché le “superfetazioni” successive, sulle quali si riversa il carattere abusivo dell’originaria costruzione.

(Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 7232/20; depositata il 24 febbraio)