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Malattia da esposizione ad amianto: riconosciuta l’indennità una tantum anche per gli eredi

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Malattia da esposizione ad amianto: riconosciuta l’indennità una tantum anche per gli eredi

Il decreto interministeriale del 24 aprile 2018 del Ministero del Lavoro e del Ministero dell’Economia si occupa della «determinazione della misura e le modalità per l’accesso alla prestazione, a favore dei malati di mesotelioma non professionale e ai loro eredi per il triennio 2018-2020».

La prestazione una tantum. L’art. 1 del decreto definisce la misura della prestazione economica a favore dei malati di mesotelioma non professionale e dei loro eredi. In particolare si dispone che l’INAIL eroga una prestazione una tantum pari a 5.600 euro, per ciascuno degli anni del triennio, a coloro che abbiano contratto la patologia per esposizione ambientale o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell’amianto, nel rispetto dei limiti di spesa. Viene, inoltre, attribuita la stessa possibilità agli eredi in caso di decesso per mesotelioma del de cuius.

I successivi articoli del decreto si occupano delle modalità di presentazione dell’istanza di accesso alla prestazione da parte dei malati o degli eredi.

Qui il decreto interministeriale del 24 aprile 2018