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Marchi simili ma non identici non confondono (di per sé) il consumatore
marchi e brevetti | 09 Aprile 2018
Marchi simili ma non identici non confondono (di per s) il consumatore
La mera presenza di un termine identico all’interno di due marchi distinti non è astrattamente idonea a generare confusione nel consumatore, dovendosi verificare in concreto la possibilità che tale termine confonda, di fatto, il consumatore.

(Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 8577/18; depositata il 6 aprile)