Misure alternative e stato di salute del condannato: i presupposti necessari alla luce della normativa COVID
misure alternative | 15 Dicembre 2020
Misure alternative e stato di salute del condannato: i presupposti necessari alla luce della normativa COVID
di La Redazione
La Corte di Cassazione ribadisce che in base agli artt. 2 e 3 del d.l. n. 29/2020, per la concessione delle misure alternative della detenzione domiciliare e del differimento della pena per motivi di salute, per ragioni connesse all’attuale emergenza epidemiologica, è necessario acquisire il parere del Procuratore distrettuale antimafia del luogo in cui il reato è stato commesso e quello del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, oltre alla consultazione del Presidente della Giunta regionale ai fini della valutazione della situazione sanitaria locale e all’acquisizione di informazioni da parte del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.
(Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza n. 35772/20; depositata il 14 dicembre)