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Modalità di riscossione della contribuzione minima dovuta dagli iscritti a Cassa Forense

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Modalità di riscossione della contribuzione minima dovuta dagli iscritti a Cassa Forense

Cassa Forense elenca le modalità di riscossione dei contributi minimi previdenziali dal corrente anno 2019, dovuti dagli iscritti alla Cassa.

Contributo minimo soggettivo. Per quanto riguarda il contributo minimo soggettivo, esso può essere riscosso in 4 rate con scadenza il 28 febbraio, il 30 aprile, il 30 giugno (1° luglio) e il 30 settembre. Il bollettino mav sarà disponibile a seguito dell’approvazione ministeriale della rivalutazione ISTAT. In particolare, la contribuzione minima soggettiva dovuta per questo anno è determinata in tal misura:

– 2.875,00 euro (contributo minimo soggettivo interno);

– 1.437,50 euro con riduzione del 50%;

– 718, 75 euro con riduzione dell’ulteriore 50%.

Tali riduzioni sono previste per i casi di cui agli artt. 7, comma 2, e 8 del regolamento ex art. 21 l. n. 247/2012, nei limiti dei primi 6-8 anni di iscrizione alla Cassa.

Contributo di maternità. Per quanto riguarda il contributo di maternità, questo può essere pagato in un’unica soluzione, in misura fissa, insieme alla quarta rata del contributo minimo soggettivo, ossia con scadenza il 30 settembre 2019, previa approvazione ministeriale dell’importo.

I pensionati possono pagare tramite trattenuta sui ratei mensili di pensione in un’unica soluzione a settembre o in 4 rate nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre, oppure possono farlo presentando entro il 30 giugno 2019 (1° luglio) richiesta apposita.

I bollettini mav da utilizzare dovranno essere stampati a partire dal 18 febbraio, tramite l’accesso online dal sito della Cassa.

Mentre il contributo minimo integrato non è dovuto a seguito della temporanea abrogazione.

Domande di esonero. A partire da lunedì 18 febbraio 2019 sarà disponibile sul sito online della Cassa la modalità di presentazione dell’istanza di esonero dal pagamento dei contributi minimi 2019, «ex art. 10 Regolamento di attuazione art. 21 legge 247/2012». L’esonero può essere chiesto una sola volta nell’arco dell’intera vita professionale e solo in presenza di uno dei casi previsti dall’art. 21, comma 7, l. n. 247/2012. Tali modalità potranno essere presentate entro e non oltre il 30 settembre 2019.

Per le ipotesi di maternità o adozione l’esonero dal pagamento della contribuzione minima può essere estesa fino a 3 anni in presenza di una pluralità di eventi.