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Moto parcheggiata nel cortile del palazzo: pessima abitudine che va sanzionata

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Moto parcheggiata nel cortile del palazzo: pessima abitudine che va sanzionata

Pessima abitudine, quella di parcheggiare il proprio motoveicolo nel cortile del condominio. Sacrosante le proteste degli abitanti del palazzo e legittima la condanna sul fronte civile per avere violato il principio relativo all’“uso della cosa comune” (Cassazione, ordinanza n. 7618/19, sez. VI Civile, depositata il 18 marzo).

Parcheggio. Scenario della vicenda è uno stabile nel centro storico di Napoli. Lì un uomo e una donna, che vivono nel palazzo, sono soliti parcheggiare i loro motoveicoli nel cortile, peraltro nello spazio vicino all’appartamento di proprietà di un altro condomino. Quest’ultimo cerca di fare buon viso a cattivo gioco, ma, alla fine, si decide ad adire le vie legali, chiedendo che venga ufficializzato «il divieto per l’uomo e la donna di parcheggiare i loro motoveicoli» nel cortile dell’edificio.

Richiesta legittima, osservano i Giudici, prima in Tribunale e poi in Corte d’Appello. Inequivocabile il fatto che la condotta tenuta dai proprietari dei due motoveicoli ‘incriminati’ abbia «impedito di godere delle parti condominiali del palazzo».

Irrilevante, invece, è ritenuto il richiamo difensivo a una presunta «saltuarietà delle soste denunciate»: per i giudici, difatti, tale «sporadicità» non può escludere comunque «la possibilità di una prolungata durata dei parcheggi illegittimi».

Spazio. Anche in Cassazione, però, la linea difensiva è centrata sul fatto che «le soste duravano pochi minuti» e che non era indicata «la distanza precisa tra il luogo di sosta dei motoveicoli e l’accesso alla proprietà» del condomino ritenutosi danneggiato.

Queste obiezioni non convincono affatto i Giudici del Palazzaccio, i quali ritengono decisivo l’accertamento compiuto tra primo e secondo grado, laddove si è appurato che «la sosta dei mezzi meccanici nel cortile comune ne pregiudica la transitabilità, sì da impedire od ostacolare l’accesso all’unità immobiliare del singolo condomino». Corretta, quindi, l’applicazione del principio secondo cui «la condotta del condomino, consistente nella stabile occupazione – mediante il parcheggio per lunghi periodi di tempo del proprio veicolo – di una porzione del cortile comune, configura un abuso, poiché impedisce agli altri condomini di partecipare all’utilizzo dello spazio comune, ostacolandone il libero e pacifico godimento».

Assolutamente irrilevante, anche secondo i Giudici della Cassazione, il dato relativo alla brevità delle soste, «saltuarie e durate pochi minuti», secondo la difesa.

A questo proposito, i Magistrati ribadiscono che «può costituire abuso anche l’occupazione per pochi minuti di una porzione del cortile comune, ove comunque impedisca agli altri condomini di partecipare al godimento dello spazio oggetto di comproprietà».