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Naspi e beneficiari che espatriano: chiarimenti sull’erogazione

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Naspi e beneficiari che espatriano: chiarimenti sull’erogazione

Naspi e beneficiari all’estero. Con riferimento alla Naspi, si è assistito a un sempre maggiore ricorso alla mobilità delle persone sul territorio su cui hanno inciso le modifiche all’impianto normativo in materia di politiche attive del lavoro introdotte dal d.lgs. n. 150/2015.

Conseguentemente è stato interessato il Ministero del Lavoro per acquisire indicazioni in merito alla titolarità dell’indennità Naspi per i soggetti che espatriano o soggiornano all’estero alla ricerca di un lavoro o per motivi diversi.

Alla luce degli orientamenti espressi dal Ministero, l’INPS, con la circolare n. 177 del 28 novembre 2017, fornisce le indicazioni per l’erogazione di Naspi ai suddetti percettori.

Regime di sicurezza sociale. In particolare, l’Istituto precisa che per i beneficiari dell’indennità di disoccupazione in oggetto che si rechino in altro paese dell’Unione Europea alla ricerca di un’occupazione, trova applicazione lo speciale regime di sicurezza sociale (ex artt. 7, 63, 64 e 65 del Regolamento n. 883/2004) che permette l’esportabilità di Naspi con il conseguente diritto a continuare a percepire all’estero e a carico dell’Italia, per un massimo di tre mesi, la prestazione ottenuta in Italia.

Il Ministero del Lavoro ha meglio definito anche la portata del suddetto principio di esportabilità, stabilendo come rilevi l’intentio legis diretta a consentire il permanere del beneficio in capo al percettore e ad esonerarlo dagli obblighi di condizionalità.

Dal primo giorno del quarto mese i beneficiari di Naspi qui esaminati conservano solo il diritto a percepire la prestazione ma tornano ad essere obbligati al rispetto dei meccanismi di condizionalità previsti dalla legislazione italiana.

(Fonte: lavoropiu.info)

Qui la circolare INPS del 28 novembre 2017, n. 177