Naspi e compatibilità con alcune tipologie di lavoro
Concomitante attività di lavoro. L’artt. 9 e 10 del d.lgs. n. 22/2015 individuano alcune situazioni nelle quali, in presenza di concomitante attività di lavoro, il soggetto percettore di Naspi conserva il diritto a detta prestazione, ridotta di un importo pari all’80 %, a condizione che comunichi all’INPS il reddito annuo previsto.
A seguito della possibilità, sempre più frequente, di svolgere attività di lavoro durante la percezione della Naspi e al fine di fornire equità verso la platea degli utenti, l’INPS ha pubblicato la circolare n. 174 del 23 novembre 2017, con la quale fornisce precisazioni in ordine alla compatibilità delle indennità di disoccupazione Naspi, Aspi e mini Aspi con alcune tipologie di attività lavorativa e con alcune tipologie di reddito.
In particolare, l’Atto dell’Istituto ha rilevato che, nell’ipotesi di svolgimento di attività che danno luogo ad una forma di compenso o alla produzione di un reddito che si aggiunge alla indennità di disoccupazione, si applichi la disciplina dei sopracitati artt. 9 e 10 rispettivamente in tema di decadenza, sospensione e riduzione dell’importo della prestazione.
Compatibilità della Naspi. Fatte queste premesse, la circolare in oggetto spiega dettagliatamente la compatibilità della Naspi con:
– i compensi derivanti da borse di studio, borse lavoro, stage e tirocini professionali, e con i redditi derivanti dallo svolgimento di attività sportiva dilettantistica;
– i compensi da prestazioni di lavoro occasionale;
– i redditi derivanti da attività professionale esercitata da liberi professionisti iscritti a specifiche casse;
– i redditi derivanti dallo svolgimento di attività in ambito societario.
In conclusione, sono riportate precisazioni sugli effetti dell’iscrizione ad Albi professionali e della titolarità di partita IVA sulla indennità di disoccupazione e sull’incentivo all’autoimprenditorialità.
(Fonte: lavoropiu.info)