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Nel reato di omesso versamento delle ritenute il dolo deve sussistere nel momento della condotta omissiva
previdenza | 10 Aprile 2018
Nel reato di omesso versamento delle ritenute il dolo deve sussistere nel momento della condotta omissiva
Il dolo caratterizzante il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali di cui all’art. 2 d.l. n. 463/1983 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica) «deve sussistere al momento della condotta omissiva, e non può esser sopperito dalla successiva conoscenza delle violazioni, già consumate, a seguito della notifica dell’avviso di accertamento dell’INPS».
(Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 15786/18; depositata il 9 aprile)