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Nessuna modifica al trattamento terapeutico senza il consenso dell’imputato
messa alla prova | 02 Maggio 2019
Nessuna modifica al trattamento terapeutico senza il consenso dellimputato
di La Redazione
La Corte di Cassazione dichiara illegittimo un provvedimento adottato dal Tribunale con il quale si modificava il programma di trattamento finalizzato alla richiesta di sospensione del procedimento penale con messa alla prova senza il consenso da parte dell’imputato.

(Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 17869/19, depositata il 30 aprile)