Nessuna revocatoria per il pagamento di debiti scaduti nel rispetto di un ‘accordo di fatto’ antecedente al fallimento
azione revocatoria | 09 Dicembre 2020
Nessuna revocatoria per il pagamento di debiti scaduti nel rispetto di un accordo di fatto antecedente al fallimento
di Gianluca Tarantino – Avvocato e dottore di ricerca in diritto dell’economia
Con riferimento alla disciplina dell’azione revocatoria fallimentare e, in particolare, all’art. 67 comma 3, lett. a), l. fall., non sono revocabili quei pagamenti i quali, pur avvenuti oltre i tempi contrattualmente previsti, siano stati, anche per comportamenti di fatto, eseguiti ed accettati in termini diversi, nell’ambito di plurimi adempimenti con le nuove caratteristiche, evidenziatesi già in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento, i quali, pertanto, non possono più ritenersi pagamenti eseguiti “in ritardo”, ossia inesatti adempimenti, ma divengono esatti adempimenti; l’onere della prova di tale situazione è, ai sensi dell’art. 2697 c.c., in capo all’accipiens.

(Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 27939/20; depositata il 7 dicembre)