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Non è affetto da nullità il contratto quadro di investimento sottoscritto dal solo investitore
intermediazione finanziaria | 17 Gennaio 2018
Non affetto da nullit il contratto quadro di investimento sottoscritto dal solo investitore
di Massimiliano Summa – Avvocato
Il requisito della forma scritta del contratto quadro relativo a servizi di investimento, disposto dall’art. 23 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell’investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell’intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.

(Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza n. 898/18; depositata il 16 gennaio)