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Non è onere dell’imputato informare il giudice che la latitanza è cessata

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Non è onere dell’imputato informare il giudice che la latitanza è cessata

notificazioni | 20 Gennaio 2020

Non onere dellimputato informare il giudice che la latitanza cessata

di Davide Galasso – Avvocato

La cessazione dello stato di latitanza implica la illegittimità delle successive notifiche eseguite ai sensi dell’art. 165 c.p.p. anche qualora non sia stata portata a conoscenza del giudice procedente, gravando su quest’ultimo il compito di verificare che la latitanza non sia cessata e non essendo previsto un onere di comunicazione a carico dell’imputato.

(Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 1824/20; depositata il 17 gennaio)