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Non giustificata la contumacia della nomade
rimessione in termini | 19 Aprile 2018
Non giustificata la contumacia della nomade
Il caso di specie trae origine dalla richiesta di rimessione in termini per impugnare promossa dalla condannata, la quale appartenendo ad una famiglia nomade, era rimasta contumace per tutto il procedimento di primo grado perché trasferitasi fuori dall’Italia. La Cassazione si esprime ribadendo la rilevanza dell’onere dell’imputato di mantenersi in contatto con il proprio difensore.
(Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 17420/18; depositata il 18 aprile)