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Non occorre la traduzione del decreto di espulsione se sussiste la prova che lo straniero comprende l’italiano
immigrazione | 01 Aprile 2020
Non occorre la traduzione del decreto di espulsione se sussiste la prova che lo straniero comprende litaliano
di La Redazione
L’omessa traduzione del decreto di espulsione nella lingua conosciuta dall’interessato o in quella veicolare, ai sensi dell’art. 13, comma 7, d.lgs. n. 286/1998, comporta la nullità del provvedimento di espulsione, salvo che vi sia la prova (anche presuntiva) del fatto che la lingua italiana sia conosciuta dal richiedente.

(Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 7614/20; depositata il 31 marzo)