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Non sempre l’assoggettamento del prestatore all’esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare è dirimente per qualificare il rapporto

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Non sempre l’assoggettamento del prestatore all’esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare è dirimente per qualificare il rapporto

lavoro subordinato | 28 Giugno 2019

Non sempre l’assoggettamento del prestatore all’esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare dirimente per qualificare il rapporto

di Roberto Dulio – Avvocato giuslavorista, Senior partner dello Studio legale Associato B.B.D.

Ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, in caso di prestazioni elementari, ripetitive e predeterminate nelle modalità di esecuzione, il criterio rappresentato dall’assoggettamento del prestatore all’esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare può non risultare significativo, occorrendo far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell’orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore, senza che rilevi, di per sé, l’assenza di un potere disciplinare, né quello di un potere direttivo esercitato in modo continuativo.

(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – L, ordinanza n. 17384/19; depositata il 27 giugno)