Non si può ricorrere in Cassazione per accertare cause di proscioglimento né per l’omessa statuizione della misura di sicurezza
patteggiamento | 08 Febbraio 2019
Non si pu ricorrere in Cassazione per accertare cause di proscioglimento n per lomessa statuizione della misura di sicurezza
di Carmelo Minnella – Avvocato penalista
La sentenza di applicazione della pena che abbia omesso di disporre l’espulsione dal territorio dello Stato dello straniero per uno dei reati indicati nell’art. 86, d.P.R. n. 309/1990 non può essere impugnata dal PM con ricorso per cassazione, ostandovi la previsione dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., introdotta dall’art. 1, comma 50, legge n. 103/2017, che individua ipotesi tassative per la proponibilità di detta impugnazione, tra le quali l’effettiva adozione di una misura di sicurezza illegale, non potendosi equiparare, ai fini della proponibilità della impugnazione, la illegalità della misura alla violazione dell’obbligo di statuire riguardo ad essa, tale omissione legittimando il pubblico ministero ad adire il magistrato di sorveglianza.
(Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 6136/19; depositata il 7 febbraio)