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Notifica dell’ordine di esecuzione della pena e istanza per la concessione dell’affidamento in prova
misure alternative | 23 Maggio 2018
Notifica dellordine di esecuzione della pena e istanza per la concessione dellaffidamento in prova
Il provvedimento del PM che ordina l’esecuzione della pena detentiva, così come quello che sospende l’esecuzione, deve essere notificato al condannato e al difensore nominato per la fase dell’esecuzione o, in mancanza, al difensore che ha assistito il condannato nella fase di cognizione il quale è legittimato a presentare istanza volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione.

(Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza n. 22894/18; depositata il 22 maggio)